La modifica è stata divulgata sul forum?
Io non me lo ricordo, forse mi sarà sfuggita.
Credo comunque che sia utile leggersi il decreto che ha introdotte le nuove regole :
<< Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante regolamento di esecuzione della citata legge 963/1965;
VISTO il decreto ministeriale 7 gennaio 1980 riguardante le modalità per l'iscrizione nel registro dei pescatori e la disciplina della pesca sportiva e di quella subacquea;
VISTA il decreto ministeriale 1° giugno 1987, n. 249 concernente le norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante l’attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura;
VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ed in particolare l’art. 17 in materia di pesca sportiva;
VISTO il decreto ministeriale del 6 dicembre 2010 concernente la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare;
RITENUTO necessario, considerata la natura del provvedimento, semplificare l’attività di vigilanza e controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che in virtù del tipo di attività non comportano un prelievo significativo sulla risorsa biologica;
RITENUTO che nel periodo estivo alcune forma di pesca ricreativa sono praticate in modo occasionale e che per tali attività non è opportuno porre in essere misure di controllo;
DECRETA
Articolo 1
1. All’articolo 2 del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:
"
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pescatori ricreativi che effettuano l’attività di pesca da terra.
5. Nel periodo intercorrente dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno sono sospese le attività di controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che praticano l’attività con imbarcazioni senza motore o di lunghezza inferiore a sei metri"
Articolo 2
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, lì 15 luglio 2011
IL MINISTRO
SAVERIO ROMANO
Pubblicato in G.U. n. 237 dell’11 ottobre 2011 >>>
Grazie comunque a Mitoboy che ha permesso di aggiornarmi