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Pescare in Sicilia Forum Il forum della pesca in mare in Sicilia

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    loop4633
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    00 18/01/2012 22:04
    Ciao a tutti, scrivo perchè non sono riuscito a trovare una risposta alla mia domanda, spero che qualcuno qui sappia aiutarmi. Ho letto un po i tipi di licenze, ma non capisco per pescare con l'arbalete che licenza dovrei avere? Mi date qualche info? Eventualmente anche dove prendere il modulo, costi etc etc...

    Grazie a chiunque voglia rispondermi

    Ps: ho postato qui perchè le altre sezioni non mi sembravano adatte, spero di non aver sbagliato!
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    mitoboy35r
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    00 18/01/2012 23:28
    Re:
    loop4633, 18/01/2012 22.04:

    Ciao a tutti, scrivo perchè non sono riuscito a trovare una risposta alla mia domanda, spero che qualcuno qui sappia aiutarmi. Ho letto un po i tipi di licenze, ma non capisco per pescare con l'arbalete che licenza dovrei avere? Mi date qualche info? Eventualmente anche dove prendere il modulo, costi etc etc...

    Grazie a chiunque voglia rispondermi

    Ps: ho postato qui perchè le altre sezioni non mi sembravano adatte, spero di non aver sbagliato!


    Nessuna licenza! Stai solo attendo a tenerlo scarico quando non sei in azione [SM=g27822]





    Dì addio alla gravità e dì addio alla morte . Accogli l’eternità e la vita per ogni respiro.
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    Lucianoz
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    00 19/01/2012 00:48
    Il fucile si usa nella pesca sportiva subacquea in apnea.

    Bisogna quindi fare riferimento alla normativa generale che si trova negli articoli 128bis, 129, 130, 131 e 142 del D.P.R. 2 ottobre 1968. n. 1639.

    L'unico accenno all'uso del fucile subacqueo si trova nell'articolo 131 (Limitazione di uso del fucile subacqueo) secondo cui " è vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione ".

    Naturalmente - prima di tutto - bisogna essere muniti del permesso gratuito di pesca sportiva di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 06 Dicembre 2010.



    Luciano


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    loop4633
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    00 19/01/2012 07:31
    Grazie veramente tante ad entrambi per le informazioni! Provvederó per questo permesso gratuito appena avró 5 min liberi.

    Grazie ancora
    Ciaoo
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    mitoboy35r
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    00 19/01/2012 14:01
    Re:
    Lucianoz, 19/01/2012 00.48:

    Il fucile si usa nella pesca sportiva subacquea in apnea.

    Bisogna quindi fare riferimento alla normativa generale che si trova negli articoli 128bis, 129, 130, 131 e 142 del D.P.R. 2 ottobre 1968. n. 1639.

    L'unico accenno all'uso del fucile subacqueo si trova nell'articolo 131 (Limitazione di uso del fucile subacqueo) secondo cui " è vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione ".

    Naturalmente - prima di tutto - bisogna essere muniti del permesso gratuito di pesca sportiva di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 06 Dicembre 2010.


    A riguardo è stato modificato il comma 4 dell' Articolo 1:
    “4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pescatori ricreativi che effettuano l’attività di pesca da terra.
    [...]




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    loop4633
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    Utente Junior
    00 19/01/2012 15:47
    Non ho capito scusa mitoboy35r. A cosa si riferisce quell'articolo? Non mi sembra faccia accenni alla pesca subaquea...
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    mitoboy35r
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    00 19/01/2012 17:27
    Re:
    loop4633, 19/01/2012 15.47:

    Non ho capito scusa mitoboy35r. A cosa si riferisce quell'articolo? Non mi sembra faccia accenni alla pesca subaquea...


    Infatti, nello specifico non riguarda quella tipologia di pesca ma riguarda tutti coloro i quali pescano da riva e che avvrebbero dovuto censirsi se non fosse intervenuta questa modifica.

    [Modificato da mitoboy35r 19/01/2012 18:39]



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    loop4633
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    00 19/01/2012 17:34
    Ah ok, grazie mille anche a te per l'interesse.

    ciao
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    Lucianoz
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    00 19/01/2012 18:03
    Tanto per essere aggiornato ti chiedo, Mitoboy, di essere più chiaro.

    Ti riferisci alla pesca subacquea, che non ha più bisogno del tesserino di iscrizione?



    Luciano


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    mitoboy35r
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    00 19/01/2012 18:40
    Re: Re:
    mitoboy35r, 19/01/2012 17.27:


    riguarda tutti coloro i quali pescano da riva e che avvrebbero dovuto censirsi se non fosse intervenuta questa modifica.








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    Lucianoz
    Post: 10.382
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    00 19/01/2012 23:26
    La modifica è stata divulgata sul forum?

    Io non me lo ricordo, forse mi sarà sfuggita.

    Credo comunque che sia utile leggersi il decreto che ha introdotte le nuove regole :


    << Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
    VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;
    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante regolamento di esecuzione della citata legge 963/1965;
    VISTO il decreto ministeriale 7 gennaio 1980 riguardante le modalità per l'iscrizione nel registro dei pescatori e la disciplina della pesca sportiva e di quella subacquea;
    VISTA il decreto ministeriale 1° giugno 1987, n. 249 concernente le norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;
    VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante l’attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca;
    VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura;
    VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ed in particolare l’art. 17 in materia di pesca sportiva;
    VISTO il decreto ministeriale del 6 dicembre 2010 concernente la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare;
    RITENUTO necessario, considerata la natura del provvedimento, semplificare l’attività di vigilanza e controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che in virtù del tipo di attività non comportano un prelievo significativo sulla risorsa biologica;
    RITENUTO che nel periodo estivo alcune forma di pesca ricreativa sono praticate in modo occasionale e che per tali attività non è opportuno porre in essere misure di controllo;

    DECRETA

    Articolo 1

    1. All’articolo 2 del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

    " 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pescatori ricreativi che effettuano l’attività di pesca da terra.

    5. Nel periodo intercorrente dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno sono sospese le attività di controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che praticano l’attività con imbarcazioni senza motore o di lunghezza inferiore a sei metri
    "

    Articolo 2
    Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

    Roma, lì 15 luglio 2011
    IL MINISTRO
    SAVERIO ROMANO
    Pubblicato in G.U. n. 237 dell’11 ottobre 2011 >>>

    Grazie comunque a Mitoboy che ha permesso di aggiornarmi [SM=g27823]




    Luciano